Statuto

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 STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

 

Art. 1. – E’ costituita
l’Associazione ARCHIMENTE è una libera Associazione di fatto, apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del
presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione ARCHIMENTE  persegue i seguenti scopi:

   
diffondere la cultura dell’integrazione, dell’uguaglianza
e delle pari opportunità all’interno del contesto in cui opera;

   
diffondere la conoscenza delle culture
straniere, dei migranti, nonché del mondo della disabilità intellettiva,
psichica e fisica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

   
allargare gli orizzonti didattici e
culturali di educatori, insegnanti, operatori sociali, famiglie ed adolescenti,
nel campo della comprensione degli agiti, delle dinamiche e dei comportamenti di
coloro che vengono etichettati dalla società come “diversi”, siano essi
stranieri, emarginati, disabili, o temporaneamente ai margini della società, al
fine di contrastare ogni forma di discriminazione nei luoghi di istruzione, di
lavoro e di aggregazione promuovendo le persone, le loro storie ed il valore
sociale che possono offrire alla società civile;

   
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione
nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione
e crescita umana e civile, attraverso l’ideale della formazione permanente;

   
incoraggiare l’inserimento lavorativo e
sociale di chi non è riuscito e non stia riuscendo, per problemi personali,
handicap fisici o intellettivi, difficoltà linguistiche, disagio sociale o
malattie mentali, ad essere un soggetto attivo della società;

   
incoraggiare l’inserimento lavorativo e
sociale delle donne in difficoltà, nell’ottica della promozione attiva delle
pari opportunità, attraverso attività culturali, formative e di aggregazione;

   
incoraggiare lo sviluppo di
un’urbanistica attenta alle esigenze delle persone, con particolare riferimento
all’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono il passaggio ai
disabili fisici;

   
favorire l’autoimprenditorialità dei
singoli e di piccoli gruppi spontanei di persone, soci e non, con particolare
riferimento all’implementazione di progetti, idee e attività affini allo
spirito stesso dell’associazione.

Art. 3. – L’associazione ARCHIMENTE
per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in
particolare:

·         
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
proiezioni di films e documentari;

·         
attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per
educatori, insegnanti, operatori sociali, moduli didattici per adolescenti in
obbligo formativo e per disabili, corsi di insegnamento della lingua italiana
per stranieri;

·         
attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione
di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

·         
attività artistiche: mostre fotografiche e di manufatti artistici realizzati
grazie all’attività dell’associazione, spazi di esposizioni culturali
temporanei;

·         
attività ludico ricreative: momenti di aggregazione, cene
tematiche, gite sociali, uscite didattiche;

·         
attività sportive: corsi di formazione rivolti a persone
svantaggiate, volti a valorizzare l’aspetto educativo e rieducativi
dell’attività sportiva;

·         
attività lavorative: inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, borse lavoro, tirocini formativi.

Art. 4. – L’associazione ARCHIMENTE
è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

         
soci
fondatori
: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
determinante, in particolare nelle fasi iniziali, con la loro opera od il loro
sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.

         
soci
ordinari
: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza
del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

La quota o il
contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei
soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da
almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 6. – Tutti i soci sono
tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le
seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento
entro trenta giorni al Consiglio direttivo.

Art. 7. – Tutti i soci
maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche
dell’associazione sono costituite da:

         
beni, immobili e mobili;

         
contributi;

         
donazioni e lasciti;

         
rimborsi;

         
attività marginali di carattere
commerciale e produttivo;

         
ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato
dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15
giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi
dell’Associazione sono:

         
l’assemblea dei soci;

         
il Consiglio direttivo;

         
il Presidente;

         
il Collegio dei revisori;

Art.. 11. –
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno
dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è
convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo
o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la
presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede
almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:

         
elegge il Consiglio direttivo e il
Collegio dei revisori;

         
approva il bilancio preventivo e
consuntivo;

         
approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un
segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio
direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri
componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2
membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente
e durano in carica 1 anno. Il consiglio direttivo può essere revocato
dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio
direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ARCHIMENTE si riunisce in
media 2 volte all’anno ed è convocato da:

         
il presidente;

         
da almeno 2 dei componenti, su richiesta
motivata;

         
richiesta motivata e scritta di almeno il
30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

         
predisporre gli atti da sottoporre
all’assemblea;

         
formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione;

         
elaborare il bilancio consuntivo che deve
contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

         
elaborare il bilancio preventivo che deve
contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate
relative all’esercizio annuale successivo;

         
stabilire gli importi delle quote annuali
delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere
all’albo dell’Associazione.

Art. 15.
– Il presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli
atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti
correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie,
previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei
revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei
componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità
formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare
al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio
residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o
per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche
elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.

Art 19. – Per quanto non
previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

 

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